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Accordo di collaborazione

Viste le disposizioni di cui agli artt. 1321 e ss. del Codice Civile, l’art. 15 della L. 241/1990 e, più in generale, il principio dell’attività negoziale della P.A. sancito espressamente dall'art. 1, comma 1 bis, della L. 241/1990 che recita: "la pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato, salvo che la legge disponga diversamente".

Premesso che

  • ICDI (Italian Computing and Data Infrastructure) è un Accordo di Collaborazione cui aderiscono Enti (Istituzioni Nazionali), Associazioni, Fondazioni e Consorzi Nazionali che ospitano e/o gestiscono Infrastrutture di Ricerca che producono, utilizzano, detengono, gestiscono, garantiscono l’integrità di dati scientifici e offrono servizi di supercalcolo (HPC e HTC), connettività e elaborazione, archiviazione, cura e analisi dei dati per le comunità scientifiche di riferimento, in seguito definite Parti.
  • Il presente Accordo viene predisposto quale accordo plurilaterale, identificando, in via preliminare, la categoria di soggetti firmatari, delimitandone le caratteristiche ai fini della legittimazione soggettiva alla sottoscrizione. Si identifica in tal modo la tipologia di soggetti interessati e, contestualmente, legittimati a sottoscrivere il documento, in forma aperta e dinamica.
  • Le disposizioni del presente Accordo di Collaborazione, nel seguito citato semplicemente come Accordo, non valgono a costituire vincoli giuridici né a generare obbligazioni di natura finanziaria tra le Parti.

Si conviene fra le Parti quanto segue:

ARTICOLO 1 - Scopo dell’Accordo ed Obiettivi

Scopo dell’Accordo ed Obiettivi

  1. Le premesse e ogni documento allegato costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
  2. Scopo dell’Accordo è individuare modi e strumenti per sviluppare l’Infrastruttura di Calcolo e Dati Italiana e contribuire alla costituzione di quella europea a beneficio delle comunità già coinvolte e con apertura a nuove entità scientifiche.
  3. Gli obiettivi generali sono:
    • Partecipare alla formulazione e condivisione della visione strategica nell’ottica del coinvolgimento della comunità italiana della ricerca nello sviluppo delle iniziative europee e internazionali e in particolare dell’European Open Science Cloud (EOSC),dell’European Data Infrastructure (EDI) e EUROHPC, della Research Data Alliance (RDA) e di GO FAIR.
    • Promuovere la partecipazione italiana alle call Horizon Europe e a future call presenti nei programmi della Commissione Europea o ad essa afferenti, utili per la realizzazione degli scopi del presente Accordo.
    • Favorire il massimo ritorno alla comunità scientifica nazionale dalla partecipazione italiana alle infrastrutture di ricerca pan-europee (ESFRI) e internazionali, favorendo l’accesso e il processing dei dati, e dei servizi di gestione dei dati, realizzati da tali infrastrutture.
    • Favorire il massimo ritorno di sistema della partecipazione ai progetti associati ad EOSC e EDI, inclusi quelli in corso di svolgimento al momento della firma di questo accordo come EOSCHub, EOSCSecretariat.eu e EOSCPillar.
    • Supportare il MIUR nella identificazione degli elementi riguardanti la partecipazione nazionale alle attività Europee al fine di incrementare la capacità di attrarre finanziamento comunitario, guidare progetti strategici, favorire l’attrattività e la competitività del sistema nazionale scientifico e dell’innovazione.
    • Svolgere attività di consulenza e indirizzo su richiesta del MIUR per attività a valenza internazionale riguardanti le infrastrutture informatiche.
    • Sviluppare una visione strategica nazionale per l’ottimizzazione dei servizi per i dati a favore della ricerca scientifica e dell’innovazione, per la individuazione delle risorse necessarie, per la promozione ed il riscontro a livello europeo ed internazionale del sistema scientifico nazionale.
    • Favorire l’inclusione di altre istituzioni nazionali e la collaborazione con altre qualificate Iniziative nazionali utili per il perseguimento dei precedenti obiettivi.
ARTICOLO 2 - Attività

Attività

  1. Un primo insieme di attività è descritto nell'Allegato 1. Tali attività potranno essere aggiornate secondo l’evoluzione del contesto di riferimento per meglio perseguire i fini dell’Accordo.
  2. Le Parti possono concordare di collaborare su attività comuni o progetti specifici con geometria variabile. Qualsiasi attività relativa all'esecuzione di progetti nell'ambito del presente Accordo potrà essere regolata da ulteriori accordi specifici tra le Parti interessate.
ARTICOLO 3 - Modalità di attuazione dell’Accordo

Modalità di attuazione dell’Accordo

  1. Considerata la complessità organizzativa connessa alla sottoscrizione del presente Accordo da parte di un numero elevato di soggetti, nonché la necessità di consentire l’adesione, anche successiva, a ulteriori soggetti, si definiscono due modelli di sottoscrizione in forma disgiunta e per adesione (Modelli A e B).
  2. Tali modelli prevedono che si identifichino a priori i soggetti che fungeranno da centro amministrativo per il coordinamento, la gestione ed il monitoraggio delle operazioni di sottoscrizione e che, in quanto tali, aderiranno per primi all’Accordo (Modello A).
  3. Per il conseguimento degli scopi di cui al precedente Articolo1, l’esecuzione del presente Accordo è demandata ad una struttura di coordinamento attuativo costituita da un rappresentante che sarà nominato da ognuna delle Parti. Tale struttura denominata Assemblea Generale determinerà autonomamente le procedure organizzative ed attuative del presente Accordo. Tali procedure organizzative dovranno favorire il massimo coinvolgimento e partecipazione della comunità nazionale della Ricerca e dell’Accademia.
ARTICOLO 4 - Risorse e Oneri

Risorse e Oneri

  1. Il presente Accordo non prevede scambio di fondi tra le Parti. Le Parti sviluppano e gestiscono sistemi di gestione dei dati generati internamente o dall’utenza pubblica nazionale e internazionale, e/o forniscono servizi di accesso remoto all’analisi dati e calcolo su larga scala per diverse discipline e diverse Infrastrutture di Ricerca.
  2. Tutte le risorse (di calcolo, storage, software di gestione e analisi, rete per la connettività, sistemi di archiviazione e di accesso ai dati) restano di proprietà delle Parti che le possiedono e che mettono gratuitamente a disposizione al solo ed esclusivo fine dello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo e per il tempo strettamente necessario. Di conseguenza, il loro funzionamento, gestione e determinazione delle politiche di uso rimangono di competenza di ciascuna Parte.
  3. Spetta a ciascuna Parte determinare le proprie risorse rese disponibili per ICDI, che possano essere indicate come "risorse comuni" ai fini dell’Accordo, ed i criteri di accesso associati a tali risorse.
ARTICOLO 5 - Responsabilità

Responsabilità

  1. Resta inteso che con il presente Accordo non si intende creare un’organizzazione comune, associazione, anche in partecipazione, joint venture, consorzio, od altro.
  2. Ciascuna Parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall’altra Parte nell’ambito delle attività di cui al presente Accordo.
  3. Ciascuna Parte garantisce:
    1. la copertura assicurativa per infortuni sul lavoro e per malattie professionali del proprio personale che, in virtù del presente Accordo, presta servizio o è chiamato a frequentare i laboratori o i centri dell’altra Parte;
    2. una copertura assicurativa per la responsabilità civile per i danni che il proprio personale potrà causare nell'espletamento delle attività presso terzi.
  4. Il personale di ciascuna Parte è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al d. lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii.
ARTICOLO 6 - Entrata in vigore, durata, modifiche e recesso

Entrata in vigore, durata, modifiche e recesso

  1. Il presente Accordo avrà una durata di cinque (5) anni a partire dal 1 gennaio 2020 e potrà essere rinnovato per periodi successivi solo previo accordo scritto tra le Parti.
  2. Ogni modifica e/o integrazione del presente Accordo dovrà essere concordata, scritta e sottoscritta dalle Parti, a pena di nullità. L’Accordo rimane aperto all’ingresso di ulteriorisoggetti giuridici che aderiranno, previo consenso unanime di tutte le Parti.
  3. Ogni Parte può recedere dall’Accordo con un preavviso scritto di sei (6) mesi comunicato tramite PEC. In tal caso e salvo accordo contrario di tutte le Parti, l’accordo rimarrà efficace nei confronti della Parte che si ritira, fino al compimento delle attività di propria pertinenza.
ARTICOLO 7 - Confidenzialità e Proprietà intellettuale

Confidenzialità e Proprietà intellettuale

  1. Si classificano come "informazioni riservate" tutte le informazioni e/o dati in qualsiasi forma e di qualsiasi natura - inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, tutti i documenti scritti o stampati, software e/o informazioni indipendentemente dalla brevettabilità - scambiate da una Parte a una o più Parti in base al presente Accordo che siano esplicitamente contrassegnate come “riservate”.
  2. Per la durata di questo Accordo, le Parti condivideranno le informazioni e la tecnologia in modo che rispetti e preservi i diritti di proprietà intellettuale e si impegnano a rispettare i seguenti principi:
    • le Parti trattano le informazioni riservate per la durata dell’Accordo e per un periodo di 5 anni dopo la sua risoluzione, in quanto strettamente confidenziali.
    • le Parti prenderanno tutte le misure appropriate per salvaguardare le informazioni riservate.
  3. L'obbligo di riservatezza non si applica alle informazioni confidenziali che possono essere dimostrate:
    • appartenere a pubblico dominio come risultato di pubblicazioni o simili, o
    • cadere nel pubblico dominio senza colpa della parte ricevente, o
    • essere state divulgate alla parte ricevente da una terza parte, senza obbligo di riservatezza, o
    • essere già state a conoscenza della Parte ricevente prima della divulgazione da parte di un'altra Parte, o
    • essere il risultato del lavoro dei dipendenti della Parte ricevente, che non hanno avuto accesso alle informazioni divulgate, o
    • debbano essere divulgate a causa di un obbligo legale o di un ordine da parte di un tribunale o di un'autorità.
  4. Le attività riguardanti l'esecuzione di progetti e altre azioni specifiche, compresi i diritti alla riservatezza e di proprietà intellettuale, sono disciplinate da separati accordi di collaborazione conclusi tra le Parti interessate in attuazione al presente Accordo.
ARTICOLO 8 - Informazione al pubblico e pubbliche relazioni

Informazione al pubblico e pubbliche relazioni

  1. La diffusione di informazioni al pubblico in merito al presente Accordo, fatto salvo quanto prescritto ai precedenti art. 6 e art. 7, può essere effettuata da ciascuna Parte nell'ambito delle proprie competenze, previa informazione alle altre Parti.
  2. I contenuti dei comunicati relativi alle attività congiunte verranno concordati preventivamente fra le Parti.
  3. Ciascuna Parte si impegna ad indicare che il lavoro è stato svolto in collaborazione con le altre Parti.
ARTICOLO 9 - Informativa trattamento dati

Informativa trattamento dati

  1. Le parti dichiarano di applicare le disposizioni del Regolamento UE n. 679/16 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, e tutta la normativa nazionale in materia di trattamento dei dati personali.
ARTICOLO 10 - Risoluzione di dispute

Risoluzione di dispute

  1. In caso di controversie o dispute derivanti dall'interpretazione, dall'attuazione o dall'applicazione delle disposizioni del presente Accordo, le parti procedono amichevolmente a una consultazione o negoziazione che può comportare modifiche appropriate del presente Accordo.
  2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l’accordo, la controversia sarà devoluta al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. n. 133 del Codice del processo amministrativo, ed in particolare al TAR del Lazio – Roma
ARTICOLO 11 - Disposizioni finali

Disposizioni finali

  1. Per quanto non previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti che regolano la materia.
  2. La sottoscrizione del presente Accordo viene effettuata, da parte di ciascun soggetto, in forma disgiunta e per adesione, ovvero mediante la compilazione e sottoscrizione in forma digitale - ai sensi degli artt. 24 e 47 del D.LGS. 82/2005 (CAD) e 15.2bis della L. 241/1990 - del modulo di adesione secondo il Modello A allegato per i sottoscrittori iniziali e secondo il Modello B per i soggetti che aderiranno successivamente.
  3. Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d’uso a cura e spese della Parte interessata.
  4. Le parti concorderanno eventuali adeguamenti del presente Accordo a disposizioni legislative di carattere innovativo ed integrativo che potranno sopravvenire nel corso del periodo di validità dell'Accordo stesso.
Allegato 1 - Attività iniziale

Attività iniziale

Le attività iniziali del presente accordo sono elencate di seguito:

  1. Ricognizione delle risorse digitali presenti a livello nazionale in termini di risorse e servizi disponibili e relativi programmi di accesso;
  2. Elaborazione di una strategia di allineamento/sviluppo di metodologie avanzate per l’accesso e la condivisione dei dati quali interfacce utente, federazione di risorse, strumenti di autentificazione, autorizzazione e accounting…
  3. Creazione di gruppi di lavoro su argomenti di interesse comune, come quello su FAIR data.
  4. Individuazione di un percorso per una possibile evoluzione del presente Accordo verso strutture amministrative come ad esempio una JRU (Joint Research Unit) o entità associative inclusive ed aperte a tutte le Infrastrutture di Ricerca e eInfrastrutture italiane.

Le attività potranno prevedere la creazione di gruppi di lavoro su argomenti di interesse comune.
Le Parti, o qualsiasi sottogruppo, possono concordare di collaborare su attività comuni o progetti specifici. Qualsiasi attività relativa all'esecuzione di progetti nell'ambito del presente Accordo potrà essere regolata da accordi scritti separati tra le parti interessate.